Un’adozione per una coppia italiana, sia essa nazionale o internazionale, avviene sempre in seguito ad una serie di accertamenti regolati dalla legislatura italiana. È sempre infatti il Tribunale dei Minori di appartenenza della coppia che stabilisce se essa è idonea o meno ad un’adozione.
Fino al passaggio della notifica di idoneità, il percorso per l’adozione nazionale e per quella internazionale procedono di pari passo. La Legge pone delle precise condizioni perché ai coniugi sia consentita l’adozione.
- Il primo requisito è che gli aspiranti genitori siano sposati da almeno tre anni. Ci sono eccezioni in cui è concesso alla coppia, previa presentazione di una valida documentazione che ne attesti la convivenza da almeno tre anni, di poter accorciare questo tempo. Tale periodo, quello dei tre anni, è stabilito allo scopo di valutare se la coppia è salda o meno. Ciononostante in Italia, a parte rarissime eccezioni, solo marito e moglie possono adottare.
- La seconda condizione è che i coniugi siano davvero in grado di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. A tal scopo la legge prevede che i genitori siano sottoposti ad accertamenti medici (dimostrare di stare in buona salute), psicologici (dimostrare di avere capacità cognitive, affettive e comportamentali sufficientemente buone per l’accudimento del minore), economici (dimostrare di poter sostenere finanziariamente l’impegno) e di carattere penale (dimostrare di non avere pendenze penali a proprio carico). In questo iter gli assistenti sociali e gli psicologi presenti sul territorio (ente d’ambito) sostengono colloqui conoscitivi con i candidati genitori, si recano anche presso la casa che ospiterà il minore, accompagnano i suddetti in un percorso di consapevolezza dei significati molteplici dell’atto di adottare in percorsi formativi.
- La terza condizione è che lo scarto di età tra gli adottanti e gli adottati sia inferiore a 18 anni e non superiore ai 45 anni.
Si evince pertanto che la Legge promuove e tutela in modo preciso e puntuale sia il minore e sia la coppia, tenendo in considerazione l’intera complessità della realtà dell’adozione. Tutto questo percorso produce una serie di documenti che vengono letti dai Giudici del Tribunale per i Minori, che, a questo punto, chiama a colloquio la coppia e redige un documento finale in base al quale la Corte deciderà se la coppia è idonea ad un’adozione oppure no. In caso affermativo la coppia procede, a propria discrezione, per la via dell’adozione nazionale, per quella internazionale o per entrambe.
Per quanto riguarda la via nazionale la coppia, dopo l’idoneità, risulta presente nel registro del Tribunale di appartenenza e potrà scegliere se aprire la propria disponibilità ad altri Tribunali di altre regioni (non ci sono limiti in questo).
Per quanto riguarda la via internazionale la coppia dovrà invece scegliere dalle liste CAI (Commissione Adozioni Internazionali) un Ente cui affidare la propria situazione. L’Ente sarà in contatto con varie nazioni e la coppia sceglierà in modo libero e sulla base di criteri del tutto personali, con quale nazione procedere.
«La drastica riduzione dei bambini italiani abbandonati, e quindi adottabili, sia per il più frequente uso di pratiche che impediscono la nascita di bambini indesiderati; sia per la più diffusa coscienza, stimolata proprio dalla legge sull’adozione, della responsabilità genitoriale non delegabile a terzi e l’aumento delle famiglie desiderose di un figlio adottivo, per l’aumento della sterilità di coppia causata da motivi sociali e psicologici, ha indirizzato molte coppie verso l’adozione di bambini stranieri». (L. MACARIO “Adozione dei figli”)
La Convenzione dell’Aia (1993) sulla tutela di minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è frutto di un impegno congiunto dei Paesi di origine e dei Paesi di destinazione per garantire che nelle adozioni internazionali siano rispettati i diritti fondamentali dei minori.
La convenzione mira anche a frenare le adozioni illegali.
A tal fine essa stabilisce un sistema di cooperazione fra i paesi contraenti, ciascuno dei quali deve designare un’autorità centrale responsabile dell’attuazione della convenzione. Le adozioni pronunciate in un paese contraente in conformità delle norme della convenzione sono riconosciute in tutti gli altri paesi contraenti.
Da un punto di vista internazionale quindi un minore può essere adottato solo laddove siano soddisfatti le seguenti condizioni: innanzitutto se le autorità del suo paese di origine lo hanno dichiarato adottabile; in secondo luogo se non c’è possibilità di affidamento nei paesi di origine; quindi se il consenso all’adozione non è stato carpito con inganno o dietro pagamento e infine se le autorità del paese di destinazione hanno verificato le capacità dei futuri genitori ritenendoli idonei.
La normativa si radica su altri principi che è bene sottolineare in questa sede: l’adozione internazionale non deve essere uno strumento per assicurarsi un figlio, inquadrandosi in un sistema più ampio di quello nazionale e ponendosi unicamente come candidati che possono migliorare le condizioni di vita del bambino straniero; l’adozione internazionale ha una buona riuscita solo se la coppia ha una preparazione concreta e accertata sul piano psicologico e pedagogico e, infine, è importante che nell’intera procedura all’interesse del minore sia quello prioritario.
Entrare nel mondo dell’adozione richiede un percorso personale, di coppia ma non soltanto nel senso di elaborare la scelta, quanto di più nel senso di spostare i propri confini, di permettere a tante persone di entrare in modo permanente e rivoluzionario nella propria storia famigliare: un assistente sociale, un giudice, un medico, un genitore che ha già adottato ed infine, dopo un po’, tuo figlio.
L. MACARIO “Adozione dei figli”, in G. RUSSO, Enciclopedia di bioetica e sessuologia, Editrice Elledici, Torino, 2004.A. OLIVIERO FERRARIS, Il cammino dell’adozione, Rizzoli, Milano, 2002.
You must be logged in to post a comment Login